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DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993 n.507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle province nonchè della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale
Capo I
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni
Articoli 1 - 37 (omissis)
Capo II
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Articoli 38 - 57 (omissis)
Capo III
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni
Articoli 58 - 81
Art.
58 Istituzione della tassa
Art.
59 Attivazione del
servizio Art. 60 Rifiuti
equiparati Art. 61 Gettito
e costo del servizio Art.
62 Presupposto della tassa
ed esclusioni Art. 63 Soggetti
passivi e soggetti responsabili del tributo
Art.
64 Inizio e cessazione
dell'occupazione o detenzione Art.
65 Commisurazione e
tariffe Art. 66 Tariffe
per particolari condizioni di uso Art.
67 Agevolazioni
Art.
68 Regolamenti
Art.
69 Deliberazioni di tariffa
Art.
70 Denunce
Art.
71 Accertamento
Art.
72 Riscossione
Art.
73 Poteri dei comuni
Art.
74 Funzionario responsabile
Art.
75 Rimborsi
Art. 76 Sanzioni
ed interessi
Art. 77 Tassa
giornaliera di smaltimento
Art. 78
Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del
tributo
Art. 79 Disposizioni
finali e transitorie Art. 80 Abrogazioni
Art. 81
Efficacia delle disposizioni
Art.
58 Istituzione della tassa
Modificativo: L. 22 febbraio 1994, n. 146
Decorrenza: 19 marzo 1994
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni [ed equiparati ad ogni effetto
ai sensi dell'art. 60] svolto in regime di privativa
nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei
abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio
comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire
una tassa annuale, da disciplinare con apposito
regolamento ed applicare in base a tariffa con
l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle
norme seguenti.
Art.
59 Attivazione del servizio
Decorrenza: 1 gennaio 1994
1.
Nel regolamento del servizio di nettezza urbana,
da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i
limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale
estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la
forma organizzativa e le modalità di effettuazione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,
con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle
relative distanze massime di collocazione dei contenitori o
dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità
minime da assicurare in relazione all'entità e
tipologia dei rifiuti da smaltire.
2.
Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri
entro i quali è obbligatoriamente istituitoil servizio dei
rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro
abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi
compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i
comuni possono estendere il regime di privativa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati
ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate
sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la
raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non
superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in
relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3.
Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli
occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati
fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare
il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al
conferimento dei rifiuti urbani interni ed
equiparati nei contenitori viciniori.
4.
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato,
non è svolto nella zona di residenza o di dimora
nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio
dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione
delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1,
relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla
frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente
possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il
tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo
periodo del comma 2.
5.
Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento
del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed
equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati
periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al
periodo di esercizio del servizio, fermo restando il
disposto del secondo periodo del comma 2.
6.
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del
servizio si protragga, determinando una situazione
riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le
norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può
provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o
restituzione, in base a domanda documentata, di una quota
della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo
restando il disposto del comma 4.
Art.
60 Rifiuti equiparati
Modificativo: L. 22 febbraio 1994, n. 146
Decorrenza: 19 marzo 1994
Articolo abrogato dall'art. 39, comma 3, lettera b), L. 22
febbraio 1994, n. 146.
Art.
61 Gettito e costo del
servizio Modificativo: L. 28 dicembre 1995, n. 549
Decorrenza: 1 gennaio 1996
1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il
costo di esercizio del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni di cui
all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui
all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo,
fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello
stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli
altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere
inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini
dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di
copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto
consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e
non si considerano addizionali, interessi e penalità. 2.
Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese
inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti,
nonché le quote di ammortamento dei mutui per la
costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per
le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature
si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi
dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione
delle aziende speciali, municipalizzate e
consortili debbono essere compresi anche gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art.
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi
entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed
erogazione in conto esercizio. 3. Dal costo, determinato
in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota
percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di
smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo
smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma,
n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e
riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie
prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione
di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del
singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2. 3-bis. Ai
fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto
dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti
in regime di privativa comunale un importo, da determinare
con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a
titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani
di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta
deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a
ruolo per l'anno successivo.
Art.
62 Presupposto della tassa ed
esclusioni Modificativo: L. 28 dicembre 1995, n.
549
Decorrenza: 1 gennaio 1996
1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad
esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di
civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti
nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è
istituito ed attivato o comunque reso in maniera
continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area
scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella
zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata
soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al
fabbricato. 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le
aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati
o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze
siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e
debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 3.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene
conto di quella parte di essa ove per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione si formano,
di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai
fini della determinazione della predetta superficie non
tassabile il comune può individuare nel regolamento
categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici
o nocivi alle quali applicare una percentuale di
riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività
viene svolta. 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile
abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e
professionale, può essere stabilito dal regolamento
che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la
specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal
fine utilizzata.
5.
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i
quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei
rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di
privativa comunale per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale
o di protezione civile ovvero di accordi internazionali
riguardanti organi di Stati esteri.
Art.
63 Soggetti passivi e
soggetti responsabili del tributo Modificativo:
D.L. 25 novembre 1996, n. 599
Decorrenza: 26 gennaio 1997
1. La
tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o
le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra
coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del
condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che
possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62.
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o
detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per
i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. É fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al
soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di
presentare al competente ufficio del comune, entro il 20
gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o
detentori dei locali ed aree del condominio e del centro
commerciale integrato.
Art.
64 Inizio e cessazione
dell'occupazione o detenzione Decorrenza: 1
gennaio 1994
1.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in
proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità
esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità
di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del
tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia
della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per
le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia
di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione
o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia
stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia
o in sede di recupero d'ufficio.
Art.
65 Commisurazione e tariffe
Modificativo: L. 28 dicembre 1995, n. 549
Decorrenza: 1 gennaio 1996
1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e
qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili
nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono
destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni
aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla
qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti
solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
sono determinate dal comune, secondo il rapporto di
copertura del costo prescelto entro i limiti di legge,
moltiplicando il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Art.
66 Tariffe per particolari
condizioni di uso Modificativo: D.L. 25 novembre
1996, n. 599 / D.L. 29 settembre 1997, n. 328
Decorrenza: 30 settembre 1997
1. E' facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree
scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri
quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del
25 per cento.
2.
Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate
nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento.
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non
superiore ad un terzo nel caso di:
-
abitazioni con unico occupante;
-
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o
di variazione indicando l'abitazione di residenza e
l'abitazione principale e dichiarando espressamente di
non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato,
salvo accertamento da parte del comune;
-
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività.
4.
La tariffa unitaria può essere ridotta:
-
di un importo non superiore ad un terzo nei confronti
dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla
lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per
più di sei mesi all'anno, in località fuori del
territorio nazionale;
-
di un importo non superiore al 30 per cento nei
confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa
della costruzione rurale.
5.
Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai
precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e
dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20
gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione
della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si
provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno
successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo
alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni
previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
Art.
67 Agevolazioni
Decorrenza: 1 gennaio 1994
1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed
alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono
prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale
agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via
eccezionale, di esenzioni.
2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di
attività produttive, commerciali e di servizi per le quali
gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per
interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata
minore produzione di rifiuti od un pretrattamento
volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo
smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio
pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a
conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che
possono dal luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma
3.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce
l'iscrizione predetta.
Art.
68 Regolamenti
Decorrenza: 1 gennaio 1994
1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad
adottare apposito regolamento che deve contenere:
-
la classificazione delle categorie ed eventuali
sottocategorie di locali ed aree con omogenea
potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima
misura tariffaria;
-
le modalità di applicazione dei parametri di cui
all'art. 65;
-
la graduazione delle tariffe ridotte per
particolari condizioni di uso di cui all'art. 66,
commi 3 e 4;
-
la individuazione delle fattispecie agevolative, delle
relative condizioni e modalità di richiesta documentata
e delle cause di decadenza.
2.
L'articolazione delle categorie e delle eventuali
sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione
comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima,
dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:
-
locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad
attività di istituzioni culturali, politiche e
religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole
pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di
stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
-
complessi commerciali all'ingrosso o con superfici
espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali
campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi
attrezzati;
-
locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,
collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
-
locali adibiti ad attività terziarie e direzionali
diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f),
circoli sportivi e ricreativi;
-
locali ed aree ad uso di produzione artigianale o
industriale, o di commercio al dettaglio di beni non
deperibili, ferma restando l'intassabilità delle
superfici di lavorazione industriale e di quelle
produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli
urbani;
-
locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di
vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili,
ferma restando l'intassabilità delle superfici
produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli
urbani.
3.
I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono
trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per
la fiscalità locale del Ministero delle finanze
che formula eventuali rilievi di legittimità entro
sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di
rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad
adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti
integrativi.
Art.
69 Deliberazioni di tariffa
Decorrenza: 1 gennaio 1994
1.
Entro il 31 dicembre i comuni deliberano, in base alla
classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel
regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali
ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie,
da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata
deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le
tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione
deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le
tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi
del servizio discriminati in base alla loro
classificazione economica, nonché i dati e le circostanze
che hanno determinato l'aumento per la copertura minima
obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo
25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a
seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a
decisione definitiva, è confermato il potere di apportare
aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al
comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma
di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione
centrale per la fiscalità locale del Ministero delle
finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel
termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si
applica il disposto del secondo periodo del comma 3
dell'art. 68.
Art.
70 Denunce Decorrenza:
1 gennaio 1994
1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro
il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o
detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti
nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli
appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi
a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e
circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste
invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare,
nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed
aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un
maggior ammontare della tassa o comunque influisca
sull'applicazione e riscossione del tributo in
relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere
l'indicazione del codice fiscale, degli elementi
identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo
familiare o della convivenza, che occupano o detengono
l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero
dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro
rappresentanti
legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo
sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione,
società ed altre
organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o
effettiva, delle
persone che ne hanno la rappresentanza e
l'amministrazione,
dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree
denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della
data di inizio
dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati
o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della
denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera
presentata nel giorno
indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti
i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono
tenuti ad invitare
l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando,
in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1.
Art.
71 Accertamento Modificativo: D.Lgs. 26
gennaio 2001, n. 32
Decorrenza: 20 marzo 2001
1. In
caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale
provvede ad emettere, relativamente all'anno di
presentazione della denuncia ed a quello precedente per la
parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di
accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio
emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal
funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del
tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi
identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e
loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori
imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa
delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della
riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della
maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali
ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì
l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto
ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il
comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente,
può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o
pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in
parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve
contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di
rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di
capacità ed affidabilità del personale impiegato dal
contraente.
Art.
72 Riscossione Modificativo: D.L. 25
novembre 1996, n. 599
Decorrenza: 25 novembre 1996
1. L'importo del tributo ed addizionali, degli
accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli
dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli
accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71,
comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di
cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze
successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al
concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro
l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo
e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad
accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del
quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di
accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del
visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni
1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I
predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto
se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per
eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e
1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e
suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di
decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il
31 dicembre 1997.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli
importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti
nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli
principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro
rate bimestrali consecutive alle scadenze previste
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su
autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del
contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il
sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino
a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi
arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate
consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è
riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui
pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale
scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni
semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da
parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12,
escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19,
secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24,
esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso
l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art.
73 Poteri dei comuni Modificativo: D.L. 25 novembre
1996, n. 599 / L. 24 gennaio 1997, n. 5
Decorrenza: 26 gennaio 1997
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o
acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite
rilevazione della misura e destinazione delle superfici
imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui
all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere
al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere
atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle
aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a
dati e notizie specifici, da restituire debitamente
sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti
ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici
pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da
spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei
singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del
contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine
concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti
dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della
rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo
71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo
avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della
verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa
ai soli fini della rilevazione della destinazione e della
misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di
segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da
dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od
altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento
può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi
i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma
1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo
1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del
pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la
presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei
locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro
commerciale integrato.
Art.
74 Funzionario responsabile
Decorrenza:
1 gennaio 1994
1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la
funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto
funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale
per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il
nominativo del funzionario responsabile entro sessanta
giorni dalla nomina.
Art.
75 Rimborsi
Decorrenza:
1 gennaio 1994
1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza
del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito
dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o
dal provvedimento di annullamento o di riforma
dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal
comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga
la sentenza della commissione tributaria provinciale,
l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro
novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo,
riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e
4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni
dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla
denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da
presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla
notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo
riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta
giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena
di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7
per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a
quello dell'eseguito pagamento.
Art. 76 Sanzioni
ed interessi
Modificativo: D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 473 / D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99
Decorrenza: 1 aprile 1998 (salvo quelle norme che modificano
il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al
contribuente)
1. Per l'omessa
presentazione della denuncia, anche di variazione, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un
minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal
cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se
l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La
stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o
dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per
la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni
dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo
periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente all'avviso di
accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si
applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella
misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal
semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito
il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla
direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata
l'iscrizione delle somme predette.
Art. 77 Tassa
giornaliera di smaltimento Modificativo: L. 28
dicembre 1995, n. 549
Decorrenza:
1 gennaio 1996
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da
servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con
il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di
smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per
temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un
anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa,
rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei
rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci
corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale
non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella
classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68
è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a
seguito del pagamento della tassa da effettuare,
contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il
modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza
di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la
compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti
versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva,
è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed
accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il
contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite
dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse
disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con
l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.
Art. 78 Vigilanza
sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo
Decorrenza:
1 gennaio 1994
1. É attribuita alla direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza
sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed
il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A
tal fine si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 35, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 68 e 69.
Art. 79 Disposizioni
finali e transitorie Modificativo: L. 8 maggio 1998, n.
146
Decorrenza:
15 maggio 1998
1. [ ... ]
2. In prima applicazione della nuova normativa, sono
apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al
regolamento, del servizio di nettezza urbana e quelle al
regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni
alla classificazione delle categorie tassabili ed alle
tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di
commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che
sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 [adesso: 31
ottobre 1998, n.d.r.] per l'applicazione a decorrere dal 1°
gennaio 1996.
3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai
regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente
applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione
degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3
e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e
6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.
4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base
ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28
febbraio 1994. É esteso fino al 30 novembre 1994 il potere
di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di
cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 è dedotto
dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti
in regime di privativa comunale un importo non inferiore al
cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei
rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante
dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del
tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.
6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le
denunce di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce
integrative o modificative di quelle già prodotte in base al
precedente ordinamento del tributo, le richieste di
detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4
dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994
ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi
imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove
agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.
6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e
destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle
denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione
è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta
dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1.
7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli
articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari
relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli
effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In
deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli
principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta
decadenza in base alla normativa precedente, non formati
alla data del 1° gennaio 1994,possono essere formati ed
emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
Art. 80 Abrogazioni
Decorrenza:
1 gennaio 1994
1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria
prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da
268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come
sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra
disposizione di legge incompatibile con le norme del
presente capo.
Art. 81 Efficacia
delle disposizioni Decorrenza:
1 gennaio 1994
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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